venerdì 1 aprile 2016

QUEGLI EMENDAMENTI DI TROPPO NELLA LEGGE DI STABILITA'

In questi giorni si parla (molto) del famoso emendamento per le trivelle a seguito del quale il Ministro Guidi ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni.
Ma in quei giorni un poco confusi della politica, in cui tanti sono gli emendamenti che vengono presentati, sperando che con la richiesta della fiducia qualcuno possa passare inosservato e che riguardano la tutela ambientale c'è anche quello di alcuni deputati del PD, inserito nel corso dell’esame al Senato,per consentire l'ampliamento del 20% degli edifici nei Siti di Interesse Comunitario.
L'emendamento naturalmente, grazie alla votazione della fiducia al governo è stato approvato, così nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il comma 363 prevede quanto segue:
«Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».
Com’è noto all’interno del territorio italiano sono state individuate ai sensi della Direttiva europea 92/43/CEE (Habitat) 2314 Siti di Interesse Comunitario (SIC) di cui 355 sono stati individuati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE come Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Il citato comma 363 della L. 208/2015 si pone a mio avviso in contrasto con le predette direttive europee in quanto prevede la possibilità di interventi di ampliamento delle abitazioni presenti nelle zone SIC oltre ad interventi manutentivi che, a causa della inadeguatezza dei controlli rischiano spesso di trasformarsi in qualcosa di più importante.
Anche se il comma 363 della L. 208/2015 prevede che restino ferme alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. n. 357/1997, nondimeno nutro profonde perplessità in merito al testo approvato soprattutto per i danni che può provocare al delicatissimo ambiente delle nostre zone protette già aggredite da più parti e che nonostante vincoli e i divieti hanno visto regredire notevolmente le aree verdi con un rilevante consumo del territorio.
Il rischio è che molti interventi di modifica del territorio avvengano proprio utilizzando voci apparentemente innocue come la “manutenzione ordinaria”.
Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia. 
Come già evidenziato anche dal Servizio studi del Parlamento nel dossier comprendente le schede di lettura allegate all’A.C. 3444, esisterebbe già una procedura di contenzioso aperta dall’Unione Europea il 22 ottobre 2015; ma questa notizia pare non sia riuscita a fermare i nostri rappresentanti in Parlamento.
Pur ritenendo che sia giusto consentire interventi di manutenzione ordinaria (da intendersi limitata ai soli casi rientranti in questa categoria), restauro ecc. riterrei che non possano essere ammessi aumenti di cubatura.
Al riguardo, sin dal 19 gennaio scorso ho inviato una lettera al Ministero dell'ambiente per segnalare la cosa, senza peraltro ottenere risposta.
In considerazione della gravità della cosa ho scritto in data 18 febbraio una Petizione all'Unione Europea, che mi ha già risposto informandomi che la mia Petizione sarà assegnata alla Commissione competente.
Proprio ieri ho avuto la possibilità di sollecitare la  cosa ad un eurodeputato.

Nessun commento:

Posta un commento