venerdì 1 aprile 2016

L'IVA NON SI APPLICA ALLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE: LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

La Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza del 15/3/2016 n. 5078 si è occupata della applicabilità dell' IVA  alla Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) al riguardo  la 5a sezione della Corte, con orientamento costante ha affermato che "la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49, non e' assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacita' contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Sentenza n. 3293 del 02/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5831 del 13/04/2012).
In contrasto con tale indirizzo sono le affermazioni contenute in alcune decisioni della Sezione 1 della stessa Corte, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la natura privilegiata, ex articolo 2752 codice civile, comma 3, del credito relativo al tributo in questione, laddove leggesi: "La natura tributaria in questione non puo' neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA, preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al pagamento dell'IVA 10% . E' sufficiente a tale proposito osservare che detta previsione normativa e' stata introdotta dal Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 4, comma 1, convertito con Legge n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria e' sempre stata indiscussa. Il che dimostra che l'applicazione dell'Iva all'importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno" (Cass. 5297/2009; Cass. 5298/2009; Cass. 5299/2009; Cass. 12006/2012; Cass. 12007/2012, Cass. 17768/2012; Cass. 17994/2014).
Secondo le Sezioni Unite va dato seguito all'indirizzo espresso dalla Sezione Tributaria, non senza rilevare che la questione dell'assoggettamento ad Iva della TIA non costituiva espressamente oggetto delle pronunce della Sezione la, risultando un mero obiter a favore della natura non privatistica della Tia nell'ambito della disciplina speciale in tema di crediti privilegiati.
Tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che caratterizzano la cd. Tia 1, elementi costituiti dall'assenza di volontarieta' nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico - essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici - nonche' dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 3 e 4).
Questo indirizzo e' altresi' conforme all'articolo 13 della direttiva 2006/112 CE -secondo cui "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attivita' od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita', anche quando, in relazione a tali attivita' od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"-.
Va in proposito rilevato che l'ordinamento Eurocomunitario reputa essenziale la gestione dei rifiuti, tanto da addossare sui singoli Stati l'obbligo di adottare le misure necessarie atte a garantire il recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti medesimi (articoli 4, 10, 12 e 13 dir. "008/98 CE), rimettendo alla discrezionalita' degli Stati medesimi la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione ("allo stato attuale del diritto comunitario, non vi e' alcuna normativa adottata in base all'articolo 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale finanziamento puo', a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalita' ".... "le competenti autorita' nazionali dispongono di un'ampia discrezionalita' per quanto concerne la determinazione delle modalita' di calcolo di siffatta tassa" punti 48 e 50 cent. 15/7/2009, causa C-254/08).
E che tale servizio sia connesso all'esercizio di attivita' di pubblica autorita' trova conforto anche nelle decisioni della Corte di Giustizia (Quarta Sezione nella causa C- 174/14 punto 71) secondo cui: l'esenzione prevista all'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, della direttiva 2006/112 concerne principalmente le attivita' esercitate dagli enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorita' che, pur essendo di natura economica, sono strettamente connesse all'esercizio di prerogative di pubblico potere (sentenza Isle of Wight Council e a., C-288/07, EU:C:2008:505, punto 31); nonche' nella Sentenza del 14 dicembre 2000, nella causa C-446/98 (punti 15-17), secondo cui: alla luce degli obiettivi della sesta direttiva, mette in evidenza che per l'applicazione dell'esenzione devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attivita' da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attivita' in veste di pubblica autorita' (v., segnatamente, sentenza 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Racc. pag. 1-4247, punto 18). 1 -11469 SENTENZA 14. 12. 2000 - CAUSA C-446/9816 Per quanto riguarda quest'ultima condizione, sono le modalita' di esercizio delle attivita' in esame che consentono di determinare la portata dell'esenzione degli enti pubblici (sentenze 17 ottobre 1989, cause riunite 231/87 e 129/88, Comune di Carpaneto Piacentino e a., Racc. pag. 3233, punto 15, e 15 maggio 1990, causa C4/89, Comune di Carpaneto Piacentino e a., Racc. pag. 1-1869, punto 10). 17 Risulta cosi' da una consolidata giurisprudenza della Corte che le attivita' esercitate in quanto pubbliche autorita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 5, della sesta direttiva, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attivita' da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.(v. sentenze 12 settembre 2000, causa C276/97, Commissione/Francia, punto 40, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, punto 38, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, punto 50, causa C-408/97, Commissione/Paesi Bassi, punto 35, e causa C-260/98, Commissione/Grecia, punto 35).
Anche la necessita' di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, ai fini della imponibilita', risulta conforme alla giurisprudenza comunitaria. Nella Sentenza della Terza Sezione del 20 giugno 2013, nella causa C-653/11, p. 40) leggesi: "Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette a IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale". Con riferimento, piu' in particolare, alla nozione di prestazione di servizi, la Corte ha affermato in piu' occasioni che una prestazione di servizi e' effettuata "a titolo oneroso" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts, C-270/09, Racc. pag. 1-13179, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)". Egualmente nella Sentenza della Quarta Sezione del 29 ottobre 2015, causa C- 174/14, ai punti 31 e 32, si e' ritenuto: Sono assoggettate all'IVA, in generale e conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi fornite a titolo oneroso, comprese quelle fornite dagli enti di diritto pubblico. Gli articoli 9 e 13 della stessa direttiva attribuiscono pertanto un ambito di applicazione molto ampio all'IVA (sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-79/09, EU:C:2010:171, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 32. La possibilita' di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (v., in particolare, sentenza Serebryannay veli, C-283/12, EU:C:20I 3:599, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, nella determinazione della base imponibile, la Corte di giustizia ha affermato "...affinche' imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base imponibile dell'IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione del bene, essi devono presentare un legame diretto con tale cessione" (Corte giust 28 luglio 2011, C-106/10, punto 33; Corte giust. 22 dicembre 2010, C-433/09, Commissione/Austria, punto 34), successivamente precisando che tale legame diretto e' ravvisabile allorquando le tasse, i tributi e i prelievi divengono esigibili dal momento che sono forniti e solo quando sono forniti i servizi (Corte giust. in C-618/11, C-637/11 e C-659/11, TVI - Televisao Independente SA, punto 41).

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